Sez. 1 - , Ordinanza n. 9071 del 31/03/2023 (Rv. 667476 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Contratto autonomo di garanzia - Nullità della clausola anatocistica - Deducibilità - Fondamento. FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - In genere.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.
Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1939
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)