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Sez. 1 - , Ordinanza n. 371 del 10/01/2018 (Rv. 647026 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Contratto autonomo di garanzia - Eccezione di nullità della clausola anatocistica non fondata su un uso normativo - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647026-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE

Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1939

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)