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Sez. 1, Sentenza n. 7959 del 28/10/1987 (Rv. 455696 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE - SENTENZA IMPUGNATA PER REVOCAZIONE - ISTANZA DI SOSPENSIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO A TALE ISTANZA - NATURA - IMPUGNABILITÀ EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455696-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE - SENTENZA IMPUGNATA PER REVOCAZIONE - ISTANZA DI SOSPENSIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO A TALE ISTANZA - NATURA - IMPUGNABILITÀ EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*

Al provvedimento pronunciato, ai sensi dell'art. 401 cod. proc. civ., sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per revocazione - al pari di quello previsto dall'art. 373 cod. proc. civ., richiamato dallo stesso art. 401, per l'analoga situazione nel caso di ricorso per Cassazione - poiché non contiene alcuna decisione in senso tecnico processuale né pregiudica in alcun modo la decisione della causa, va attribuita natura meramente ordinatoria, non solo se accordi o neghi la sospensione, ma anche se dichiari inammissibile la relativa istanza, con la conseguenza che contro di esso non può avere ingresso il ricorso per Cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. (Conf 1893/81, mass n 412578).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 401

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)