Sez. 1, Sentenza n. 21021 del 13/09/2013 (Rv. 627767 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Opposizione allo stato passivo - Termine di quindici giorni di cui all'art. 98 legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportategli dal d.lgs. n. 5 del 2006) - Onere della prova della tempestività dell'opposizione - Spettanza all'opponente - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
La tempestività dell'opposizione ex art. 98 legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportategli dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione, con raccomandata, dell'avvenuto deposito dello stato passivo, va dimostrata dall'opponente, anche se il convenuto sia contumace, trattandosi di questione, rilevabile di ufficio, relativa a termini perentori processuali previsti per la proposizione di gravami, sottratti alla disponibilità delle parti e la cui osservanza deve essere pregiudizialmente verificata dal giudice, indipendentemente da ogni eccezione che, seppure sollevata, funge solo da sollecitazione al suddetto rilievo, non riversando, quindi, sull'eccipiente l'onere della prova della tardività, secondo il principio "reus in excipiendo fit actor".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)