Sez. 3, Sentenza n. 8591 del 22/06/2001 (Rv. 547667 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Esecuzione - Riscossione delle imposte sui redditi - Beni mobili - Pignoramento presso il debitore - "Casa del debitore" - Nozione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata per la riscossione delle imposte sui redditi, la espressione "casa del debitore" contenuta nell'art. 52 del d.P.R. 602/73, va intesa nel senso della sussistenza di un semplice rapporto di fatto che non sia di temporanea ospitalità in casa altrui, ma abbia una certa stabilità, con la conseguenza che se più persone convivano nella stessa casa, questa va considerata per tutte come casa di abitazione. Detto principio trova applicazione anche nel caso in cui tra i coniugi, conviventi nella medesima abitazione, sia intervenuta separazione personale ed in virtù di provvedimento presidenziale il diritto di abitare la casa coniugale sia stato assegnato al coniuge diverso dal debitore.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 52 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)