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Sez. 3, Sentenza n. 9008 del 30/04/2005 (Rv. 581842 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - IN GENERE | Pignoramento presso il debitore - Casa del debitore - Nozione - Decesso del debitore - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581842-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - IN GENERE

In tema di esecuzione esattoriale, la locuzione "casa del debitore" ha riferimento non all'immobile sul quale egli vanti un diritto reale o personale di godimento, bensì al luogo di sua abituale dimora (il luogo, cioé, ove egli, e ciascuna delle persone con lui stabilmente conviventi, usano e godono di un insieme di mobili organizzato per le loro esigenze di vita, secondo le necessità quotidiane, le preferenze, la cultura, le disponibilità economiche), con la conseguenza che la relazione intercorrente tra il debitore e la sua casa cessa di poter rilevare come tale una volta che quest'ultimo muoia (potendo essere subentrati, nella titolarità dei beni, soggetti diversi dagli eredi che, soli, rispondono dei debiti del "de cuius"). Peraltro, ai fini della ricerca dei beni mobili da pignorare in base ad un titolo esecutivo e per un debito del defunto, il luogo in cui questi aveva costituito la sua casa di abitazione - e dove poi non abbiano stabilito la loro casa i suoi eredi -, pur non potendo essere legittimamente definita "casa del debitore", può tuttavia fungere da indice di appartenenza dei beni agli eredi medesimi, per essere conseguentemente valorizzato onde assoggettarli a pignoramento nei confronti di questi ultimi.

Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 602 art. 52 CORTE COST., Legge 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)