Sez. 3, Sentenza n. 9813 del 04/10/1990 (Rv. 469382 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE - IN GENERE - ESECUZIONE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - BENI MOBILI - PIGNORAMENTO PRESSO IL DEBITORE - "CASA DEL DEBITORE" (ART. 52 D.P.R. N. 602/73) - NOZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE - IN GENERE - ESECUZIONE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - BENI MOBILI - PIGNORAMENTO PRESSO IL DEBITORE - "CASA DEL DEBITORE" (ART. 52 D.P.R. N. 602/73) - NOZIONE.*
In tema di esecuzione forzata per la riscossione delle imposte sui redditi, l'espressione "casa del debitore" contenuta nell'art. 52 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 va intesa ai fini della applicazione di detta norma nel senso della sussistenza di un semplice rapporto di fatto che non sia di temporanea ospitalità in casa altrui, ma abbia una certa stabilità, con la conseguenza che se più persone convivano - come nella situazione del figlio minore affidato al genitore in caso di separazione o di divorzio o del figlio maggiorenne che continua a vivere con il genitore - nella stessa casa questa va considerata per tutte come casa di abitazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)