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Sez. 3, Sentenza n. 373 del 08/02/1974 (Rv. 368049 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - SCRITTURA PROVENIENTE DA UNA SOLA PARTE E CONTENENTE DICHIARAZIONI UNILATERALI - LIMITI PROBATORI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1974-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368049-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - SCRITTURA PROVENIENTE DA UNA SOLA PARTE E CONTENENTE DICHIARAZIONI UNILATERALI - LIMITI PROBATORI - INAPPLICABILITA.*

Il divieto sancito nell'art 2722 cod civ di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, si riferisce al documento contrattuale, ossia formato con l'intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, per cui tale divieto non opera ove si tratti di scrittura che provenga da una sola parte e contenga una dichiarazione unilaterale. (V 2756'70, mass n 349236; 609'69, mass n 338829; (V 1663'68, mass n 333457).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)