Sez. L, Sentenza n. 5847 del 11/12/1978 (Rv. 395680 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - RIFERIMENTO ALL'ATTO SCRITTO DI CONTENUTO CONVENZIONALE - NECESSITA - PROVA TESTIMONIALE RELATIVA AD UNA SCRITTURA PROVENIENTE DA UNA SOLA PARTE E CONTENENTE UNA DICHIARAZIONE UNILATERALE VINCOLANTE PER L'AUTORE - DIVIETO - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - RIFERIMENTO ALL'ATTO SCRITTO DI CONTENUTO CONVENZIONALE - NECESSITA - PROVA TESTIMONIALE RELATIVA AD UNA SCRITTURA PROVENIENTE DA UNA SOLA PARTE E CONTENENTE UNA DICHIARAZIONE UNILATERALE VINCOLANTE PER L'AUTORE - DIVIETO - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Il divieto sancito nell'art 2722 cod civ, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e stata anteriore o contemporanea si riferisce all'atto scritto di contenuto convenzionale, con il quale contrasti il patto aggiunto o contrario che si vuole provare. Pertanto, il divieto non opera ove si tratti di scrittura proveniente da una sola parte, contenente una dichiarazione unilaterale vincolante per l'autore della dichiarazione, ma non anche per la parte cui la stessa e diretta. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto non contrastante con il divieto dell'art 2722 cod civ la prova testimoniale ammessa dal giudice del merito per dimostrare che la dichiarazione unilaterale sottoscritta dall'affittuario con la quale lo stesso si impegnava a rilasciare il fondo era stata emessa non incondizionatamente, ma con riferimento alla ipotesi della vendita del fondo stesso). (Conf 373/74, mass n 368049; (Conf 223/73, mass n 362058; (Conf 609/69, mass n 338829; (Conf 609/69, mass n 338829; (Conf 739/66, mass n 321474).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)