Sez. 3, Sentenza n. 41479 del 24/09/2013 Ud. (dep. 08/10/2013) Rv. 257735 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Elemento oggettivo - Condotte di consolidamento delle illecite trasformazioni già realizzate - Rilevanza - Ragioni.
EDILIZIA - IN GENERE
Nel reato di lottizzazione abusiva assumono rilievo non solo le condotte consistenti nella realizzazione di interventi edilizi additivi o che, comunque, aggravino lo stravolgimento dell'assetto attribuito al territorio dagli strumenti urbanistici, ma anche ogni altra condotta che tenda a consolidare le trasformazioni già attuate mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente, posto che l'aggressione alla sistemazione del suolo si protrae finché perdurano comportamenti che compromettono la scelta di destinazione e di uso riservata alla competenza pubblica.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)