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Sez. 3, Sentenza n. 41479 del 24/09/2013 Ud. (dep. 08/10/2013) Rv. 257735 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Elemento oggettivo - Condotte di consolidamento delle illecite trasformazioni già realizzate - Rilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257735-01

EDILIZIA - IN GENERE

Nel reato di lottizzazione abusiva assumono rilievo non solo le condotte consistenti nella realizzazione di interventi edilizi additivi o che, comunque, aggravino lo stravolgimento dell'assetto attribuito al territorio dagli strumenti urbanistici, ma anche ogni altra condotta che tenda a consolidare le trasformazioni già attuate mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente, posto che l'aggressione alla sistemazione del suolo si protrae finché perdurano comportamenti che compromettono la scelta di destinazione e di uso riservata alla competenza pubblica.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)