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Sez. 3, Sentenza n. 15404 del 21/01/2016 Ud. (dep. 13/04/2016) Rv. 266811 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva c.d. materiale - Costruzione senza autorizzaizone - Differenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266811-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, integra il reato di lottizzazione abusiva cd. "materiale" o fisica, e non quello di costruzione senza titolo abilitativo, l'intervento che consista nella realizzazione di un nuovo fabbricato che, per caratteristiche o dimensioni, sia idoneo a pregiudicare la riserva pubblica di programmazione territoriale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica di lottizzazione abusiva attribuita dal giudice di merito alla realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale articolato su quattro piani, frazionato in undici unità immobiliari, mediante ristrutturazione con modifica non autorizzata della originaria destinazione d'uso direzionale, variazione di sagoma e prospetti).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)