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Sez. 5, Sentenza n. 6325 del 10/03/2008 (Rv. 602222 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Società commerciali - Impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale - Notificazione al legale rappresentante - Residenza nel comune in cui la società ha il domicilio fiscale - Necessità.
Stato
decisa il 2008-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602222-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In caso di impossibilità di eseguire la notificazione dell'avviso di accertamento presso la sede di una società commerciale, l'applicazione del criterio sussidiario della notificazione al legale rappresentante, previsto dall'art 145, terzo comma, cod. proc. civ., non può sottrarsi alla regola generale di cui all'art 60, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 ed è, pertanto, condizionata al fatto che tale persona fisica risieda nel comune di domicilio fiscale dell'ente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)