Sez. 3, Sentenza n. 5674 del 15/03/2006 (Rv. 588290 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Ricorso per cassazione - Mancata ammissione nel giudizio di merito di una prova orale - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Riproduzione dei capitoli di prova, di estrema semplicità, soltanto negli elementi essenziali - Idoneità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il ricorso per cassazione che denunci la mancata ammissione nel giudizio di merito di una prova orale, pur non contenendo la trascrizione dei capitoli di prova non ammessi, è autosufficiente quando il contenuto di essi, di estrema semplicità, è riprodotto nei suoi elementi essenziali, in modo da consentire il necessario controllo della decisività della prova.(Nella fattispecie, relativa a domanda di pagamento del corrispettivo di una fornitura di infissi, la prova richiesta e non ammessa dal giudice del merito, che aveva accolto la domanda, verteva sul fatto che il pagamento del prezzo fosse a carico del terzo appaltatore dei lavori di ristrutturazione nonché sull'avvenuto pagamento da parte di quest'ultimo; le indicazioni così fornite dal ricorrente, ha affermato la S.C., consentano di individuare in maniera completa e precisa il contenuto della prova, essendo volta a dimostrare il soddisfacimento della pretesa creditoria azionata nel giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)