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Sez. 3, Sentenza n. 9712 del 18/06/2003 (Rv. 564385 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Denuncia di mancata ammissione di prova per testi - Principio di autosufficienza del ricorso - Trascrizione nel ricorso dei capitoli della prova non ammessa - Onere del ricorrente - Sussistenza - Contenuto - Riproduzione degli elementi essenziali della prova - Idoneità delle circostanze alla valutazione di decisività della prova - Sufficienza.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564385-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

La parte che denuncia con ricorso per cassazione la mancata ammissione nel giudizio di merito di una prova testimoniale ha l'onere, in ragione del principio di autosufficienza del ricorso, di riportare specificamente in questo atto i capitoli della prova non ammessa; tuttavia l'omissione della trascrizione dei capitoli non comporta l'inammissibilità della censura, qualora il contenuto della prova sia stato riprodotto nei suoi elementi essenziali e, quindi, permetta di identificarne con precisione le circostanze, consentendo in tal modo alla Corte di cassazione di valutare sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso la decisività della prova non ammessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)