diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 13556 del 12/06/2006 (Rv. 590656 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Censura di mancata ammissione nel giudizio di merito della prova testimoniale - Autosufficienza del relativo motivo - Necessità - Condizioni - Trascrizione dei capitoli della prova testimoniale non ammessa nel giudizio di merito - Necessità - Esclusione - Indicazione delle relative circostanze di fatto - Sufficienza - Generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590656-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

In tema di impugnazione per giudizio di legittimità, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, addebiti a vizio della sentenza impugnata la mancata ammissione di prove testimoniali richieste nel giudizio di merito, ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, se non di trascrivere nell'atto di impugnazione i relativi capitoli, almeno di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della pronuncia impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)