Sez. 2, Sentenza n. 866 del 25/01/1995 (Rv. 489928 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Eccezione del convenuto - Oggetto.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, mentre l'attore non ha nessun onere di specificazione del criterio di competenza e delle ragioni per cui ha ritenuto di incardinare la lite presso il giudice adito, essendo sufficiente che il foro prescelto corrisponda a uno di quelli, concorrenti, previsti dagli art. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., il convenuto, al contrario, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice adito, ha l'onere di eccepire, sin dal primo atto difensivo, l'incompetenza di tale giudice sotto tutti i profili ipotizzabili, e deve farlo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo poi aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limite, né apportare ad essi alcun mutamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)