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Sez. 2, Sentenza n. 5719 del 27/06/1987 (Rv. 454144 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1987-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454144-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - OGGETTO.*

Nelle cause relative a diritti di obbligazione, mentre l'attore non ha nessun Onere di specificazione del criterio di Competenza e delle ragioni per cui ha ritenuto di incardinare la lite presso il giudice adito, essendo sufficiente che il foro prescelto corrisponda a uno di quelli, concorrenti, previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., il convenuto, al contrario, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice adito, ha l'Onere di eccepire, sin dal primo atto difensivo, l'incompetenza di tale giudice sotto tutti i profili ipotizzabili, e deve farlo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo poi aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine, né apportare ad essi alcun mutamento. (Conf 897/87, mass n 450561; (Conf 4538/85, mass n 441997; (Conf 1018/83, mass n 425788).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)