Sez. 1, Sentenza n. 6626 del 29/03/2005 (Rv. 580799 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Art. 20 cod. proc. civ. - Applicabilità alle obbligazioni di fonte extracontrattuale - Onere del convenuto di eccepire l'incompetenza in relazione a entrambi i criteri di collegamento previsti da detta norma - Configurabilità - Conseguenze dell'inosservanza - Inammissibilità dell'eccezione - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
In tema di competenza territoriale, il convenuto in una causa di responsabilità aquiliana il quale eccepisca l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, a entrambi i criteri di collegamento previsti dall'art. 20 cod. proc. civ. (quello del "forum commissi delicti" e quello del "forum destinatae solutionis"), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso detto giudice per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)