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Sez. 6, Sentenza n. 3919 del 26/11/1999 Cc. (dep. 12/01/2000) Rv. 215314 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Astensione - Incompatibilità - Attività svolta dal giudice nell'ambito del procedimento o al di fuori di esso - Applicabilità delle norme relative alla incompatibilità nel primo caso e delle norme sulla astensione e ricusazione nel secondo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215314-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE

Il limite entro il quale il principio costituzionale del giusto processo - sotto il profilo della imparzialità del giudice - è destinato a operare per il tramite dell'istituto dell'incompatibilità è rappresentato dallo svolgimento di attività valutative e decisionali nell'ambito dello stesso procedimento penale: di tal che, se il pregiudizio che si assume lesivo dell'imparzialità del giudice deriva da attività da questo compiute al di fuori del giudizio in cui è chiamato a decidere, si verte nell'ambito di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione, anch'essi preordinati alla salvaguardia della funzione giudicante, ma secondo una logica "a posteriori" e in concreto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)