Sez. 1, Sentenza n. 2441 del 16/11/2016 Cc. (dep. 18/01/2017) Rv. 268928 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Custodia in carcere - Divieto nei confronti di persona ultrasettantenne (art. 275, comma quarto, cod. proc. pen.) - Detenzione domiciliare concessa a persona ultrasessantenne e inabile (art. 47 ter, comma primo lett. d, ord. pen.) - Disparità di trattamento - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma quarto, cod. proc. in relazione all'art. 3 cost. nella parte in cui non estende il divieto di custodia cautelare in carcere alle persone ultrassessantenni, inabili anche parzialmente, come previsto dall'art. 47 ter, comma primo lett. d, ord. pen. in materia di esecuzione di pena non superiore a quattro anni, in quanto si tratta di previsioni rispondenti a logiche e finalità differenti, connesse, in un caso, all'andamento del processo e alla tutela della collettività e, nell'altro, alla rieducazione del condannato e a un trattamento che non sia contrario al senso di umanità.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 all. 4 art. 7 ter com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)