Sez. 1, Sentenza n. 31364 del 10/07/2002 Cc. (dep. 19/09/2002) Rv. 222183 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare concessa a persona ultrasessantenne e inabile - Prescrizioni - Obbligo di risarcire i danni alla parte civile - Illegittimità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È illegittima l'imposizione al condannato come condizione per la fruizione della detenzione domiciliare a norma dell'art. 47-ter, comma 1, lett. d)- della legge 26 luglio 1975 n. 354 (e cioè in quanto persona ultrasessantenne e inabile) dell'obbligo di risarcire il danno alla parte civile, in quanto, per la concessione di detto beneficio, che va revocato quando sono venute meno le ragioni di salute per le quali fu concesso, i progressi realizzati nel corso del trattamento sono presi in esame soltanto al fine di valutare se la detenzione extramuraria per i motivi assistenziali previsti dalla legge sia compatibile con la pericolosità sociale dell'interessato.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)