Sez. 1, Sentenza n. 6610 del 10/12/1996 Cc. (dep. 31/01/1997) Rv. 206773 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Soggetti ultrasettantenni - Divieto di custodia in carcere salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Applicazione della misura - Obblighi di motivazione del giudice.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In base al disposto di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., la custodia in carcere per i soggetti ultrasettantenni è ammessa solo in via di eccezione e richiede, quindi, da parte del giudice, una specifica motivazione delle precise ragioni che lo inducono a derogare alla regola (che è quella del divieto di detta misura cautelare) ed a ritenere che il "periculum in libertate" sia, nel caso concreto, di tale intensità ed allarme sociale da giustificare il superamento della presunzione legale di non adeguatezza, per eccesso, della custodia in carcere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)