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Sez. U, Sentenza n. 2286 del 19/03/1990 (Rv. 466051 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - MEDICI DI GUARDIA PRESSO GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA - PRESTAZIONI SVOLTE CON LE MODALITÀ E SECONDO LE PRESCRIZIONI EX ART. 51 DELLA LEGGE N. 740 DEL 1970 - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1990-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466051-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - MEDICI DI GUARDIA PRESSO GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA - PRESTAZIONI SVOLTE CON LE MODALITÀ E SECONDO LE PRESCRIZIONI EX ART. 51 DELLA LEGGE N. 740 DEL 1970 - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Le prestazioni dei medici di guardia presso gli istituti di prevenzione e pena, che vengano svolte con le modalità e secondo le prescrizioni dell'art. 51 della legge 9 ottobre 1970 n. 740, integrano non un rapporto di pubblico impiego, ma un rapporto di opera professionale, come tale devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario (ed alla Competenza del giudice del lavoro, per la presenza dei caratteri di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ.), considerando che in dette prestazioni difetta il requisito della subordinazione, cioè lo stabile inserimento del lavoratore nella organizzazione del datore di lavoro, con assoggettamento ai suoi poteri gerarchici e disciplinari. (V 5938/85, mass n 443106).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 09/10/1970 num. 740 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)