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Sez. U, Sentenza n. 5938 del 29/11/1985 (Rv. 443106 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO FRA IL COMUNE ED I MEDICI ADDETTI AL SERVIZIO DI GUARDIA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE - RAPPORTO PARASUBORDINATO DI NATURA PROFESSIONALE - CONFIGURABILITÀ - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443106-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO FRA IL COMUNE ED I MEDICI ADDETTI AL SERVIZIO DI GUARDIA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE - RAPPORTO PARASUBORDINATO DI NATURA PROFESSIONALE - CONFIGURABILITÀ - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO - NECESSITÀ.*

Il rapporto fra il comune ed i medici addetti al servizio di guardia, secondo la disciplina dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo dal d.P.R. 7 maggio 1982 n. 281, ancorché si traduca in attività continuativa, coordinata e sottoposta a specifica regolamentazione, esula dall'ambito del pubblico impiego, per difetto del requisito della subordinazione, e configura un rapporto di natura professionale, come tale devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario (e soggetto al rito del lavoro, nel concorso della cosiddetta "parasubordinazione" di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 07/05/1982 num. 281

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)