Sez. L, Sentenza n. 6744 del 01/07/1999 (Rv. 528157 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Domanda giudiziale avente ad oggetto la pensione di inabilità civile - Sentenza di riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità o meno - Circostanze del caso concreto - Rilevanza rispetto al requisito dell'incollocamento al lavoro - Fattispecie di insussistenza dell'extrapetizione stante la mancanza di contestazioni circa detto requisito.
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Al fine di stabilire se la domanda di assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118 del 1991 possa ritenersi implicitamente ricompresa nella domanda letteralmente avente ad oggetto la pensione di inabilità ex art. 12 della stessa legge, il discrimine tra le due fattispecie non va individuato solo in astratto, ma altresì con riferimento alle peculiari circostanze del caso, particolarmente per quanto riguarda il requisito dell'incollocazione al lavoro, espressamente previsto solo per l'assegno di invalidità, in quanto assorbito, per la pensione di inabilità, da quello della totale inabilità al lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata - che aveva riconosciuto il diritto all'assegno -, sulla base del rilievo che il soggetto convenuto non aveva mai eccepito alcunché in ordine al requisito dell'incollocazione al lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)