Sez. 3, Sentenza n. 12962 del 16/06/2005 (Rv. 582576 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Limiti - Giudizio di cassazione - Deduzione degli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale solo in sede di memoria difensiva - Riguardo a questione non oggetto dei motivi di ricorso - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di canone di affitto agrario.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
Gli effetti di una pronuncia di illegittimità costituzionale, sopravvenuta in corso di causa, non possono essere dedotti per la prima volta con la memoria difensiva per il giudizio di cassazione, depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., allorquando riguardino una questione non proposta con i motivi di ricorso, atteso che in detto giudizio l'individuazione delle censure avviene attraverso i motivi contenuti nel ricorso e sulla base di questi. (Nella fattispecie, la S.C., in relazione a controversia in materia di affitto di fondi rustici, ha ritenuto che non potesse essere invocata per la prima volta nella memoria difensiva presentata ex art. 378 cod. proc. civ. la sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 2002, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale di norme in tema di tabella per l'equo canone, giacché la parte aveva proposto ricorso con riguardo all'applicabilità della rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ., senza nulla eccepire sulla questione attinente all'esistenza del proprio debito capitale, su cui si era formato il giudicato).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Legge 03/05/1982 num. 293 art. 9, Legge 03/05/1982 num. 293 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)