Sez. 3, Sentenza n. 23506 del 17/12/2004 (Rv. 579372 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Rapporti esauriti - Portata - Fattispecie in tema di contratti agrari.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
Le sentenze di accoglimento di un'eccezione di legittimità costituzionale pronunciate dal giudice delle leggi hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito. Possono, peraltro, legittimamente ritenersi "esauriti" i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge, e non anche quelli scaturenti da contratti che, per scadenza o per qualsiasi altra ragione, non siano più produttivi degli effetti loro propri, con la conseguenza che, cessata (come nella specie) l'efficacia di un contratto per naturale scadenza del relativo termine, il rapporto da esso (scaturito e) scaturente non può dirsi esaurito tutte le volte che risulti attualmente pendente, in relazione ad esso, una controversia giudiziaria (nella specie, relativa ad un contratto di affitto agrario stipulato ex lege 203/1982, avente ad oggetto l'istanza di ripetizione di somme che il conduttore assumeva di aver corrisposto in più rispetto alla misura massima consentita dalla legge), di talchè l'eventuale pronuncia della Corte costituzionale intervenuta nelle more del giudizio (nella specie, la sentenza n.318 del 2002, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale degli artt.9 e 62 della legge 203/1982) deve ritenersi del tutto legittimamente applicabile sino a tutto il passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/03/1982 num. 203 art. 9 CORTE COST., Legge 05/03/1982 num. 203 art. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)