Sez. U, Sentenza n. 6478 del 10/12/1984 (Rv. 438054 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNCIA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - OMESSA INDICAZIONE DI BENI NELLA DENUNCIA - TERMINE TRIENNALE PER L'AZIONE DELLA FINANZA - TERMINE DI PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITÀ - SOSPENSIONE EX ART. 2941 N. 8 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - DOLOSO OCCULTAMENTO DEL DEBITO DA PARTE DELL'EREDE - TERMINE TRIENNALE - DECORRENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNCIA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - OMESSA INDICAZIONE DI BENI NELLA DENUNCIA - TERMINE TRIENNALE PER L'AZIONE DELLA FINANZA - TERMINE DI PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITÀ - SOSPENSIONE EX ART. 2941 N. 8 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - DOLOSO OCCULTAMENTO DEL DEBITO DA PARTE DELL'EREDE - TERMINE TRIENNALE - DECORRENZA.*
Con riguardo ad imposta di successione inerente a beni che il contribuente abbia omesso di indicare nella denuncia, il termine triennale, cui è soggetta l'Azione della finanza ai sensi e nel vigore dell'art. 86 secondo comma n. 2 del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, configura un termine di prescrizione, per il quale trova applicazione la causa di sospensione prevista dall'art. 2941 n. 8 cod. civ.. ne consegue, in caso di doloso occultamento del debito da parte dell'erede (ravvisabile anche nell'approfittamento e nell'utilizzazione di negozi posti in essere dal "de cuius"), nonché di idoneità di tale comportamento ad impedire alla amministrazione l'accertamento del corrispondente credito, che il suddetto termine inizia a decorrere solo dal momento della scoperta del dolo. (V 5646/79, mass n 402246; (V 3966/75, mass n 378250).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)