Sez. 5, Sentenza n. 7252 del 12/05/2003 (Rv. 562909 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - SOGGETTI OBBLIGATI | In caso di eredità giacente - Pluralità di soggetti - Dichiarazione di uno di costoro (nella specie: curatore dell'eredità) - Necessità di nuova denuncia di successione da parte dell'erede - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Potestà accertativa dell'Amministrazione finanziaria - Termine di prescrizione - Ventennale ex art. 86, n. 3, R.D. n. 3270/1923 - Esclusione - Triennale ex art. 86, n. 2, R.D. n. 3270/23 - Affermazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - SOGGETTI OBBLIGATI
In tema di successione <mortis causa>, il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, applicabile <ratione temporis>, perché vigente all'epoca dell'apertura della successione <de qua>, pur non contenendo una disposizione di tenore identico a quella di cui agli artt. 36, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, e 28, comma quarto, D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, riguardante la distribuzione dell'obbligo della dichiarazione di successione fra una pluralità di soggetti, consente - sulla base dell'art. 55 - di ritenere - al pari di quelle successive previsioni legislative - che, in caso di eredità giacente, la dichiarazione di successione da parte dell'erede non può considerarsi omessa quando un altro dei soggetti elencati in tale disposizione come disgiuntamente obbligato, con quello, alla presentazione (nella specie, il curatore dell'eredità giacente), l'abbia presentata; ciò, tanto più tenuto conto che la dichiarazione di successione a fini fiscali, presentata nel periodo di giacenza dell'eredità, ha natura conservativa ed è, pertanto, ai sensi dell'art. 460, terzo comma, cod. civ., inibita al chiamato. Ne consegue che, cessata la giacenza dell'eredità, l'erede non ha un nuovo obbligo di presentazione della denuncia di successione e - di conseguenza - il potere dell'Amministrazione finanziaria ad esercitare la propria pretesa fiscale non è quello ventennale, di cui all'art. 86, n. 3, del R.D. n. 3270 del 1923, applicabile in caso di omessa presentazione della denuncia, ma quello triennale, di cui all'art. 86 n. 3, dello stesso R.D. n. 3270, decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione (nella specie, effettuata dal curatore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 460 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 36, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 28 com. 4, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 86 n. 2, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 86 n. 3, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)