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Sez. 1, Sentenza n. 3966 del 27/11/1975 (Rv. 378250 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI - AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER IL PAGAMENTO DELLA IMPOSTA ORDINARIA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - ATTI SUCCESSIVI ALLE LEGGI N 35 DEL 1960 E N 1493 DEL 1962 - ATTI ANTERIORI - DIFFERENZE - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE PER DOLOSO OCCULTAMENTO DEL DEBITO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378250-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI - AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER IL PAGAMENTO DELLA IMPOSTA ORDINARIA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - ATTI SUCCESSIVI ALLE LEGGI N 35 DEL 1960 E N 1493 DEL 1962 - ATTI ANTERIORI - DIFFERENZE - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE PER DOLOSO OCCULTAMENTO DEL DEBITO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

L'Azione dell'amministrazione finanziaria, intesa al pagamento dell'imposta ordinaria di registro, in caso di incorsa decadenza dalle agevolazioni tributarie concesse nel settore dell'edilizia (nella specie, dalla legge 2 luglio 1949 n 408), mentre, per gli Atti successivi all'entrata in vigore delle leggi 2 febbraio 1960 n 35 e 6 ottobre 1962 n 1493, si prescrive con decorso dalla data della denuncia (cui le parti sono obbligate) dell'avvenuto verificarsi delle condizioni da cui dipende l'agevolazione tributaria, cosi come stabilito dall'art 6 del DL 11 dicembre 1967 n 1150 (convertito, con modificazioni, in legge 7 febbraio 1968 n 26), al contrario, prima dell'entrata in vigore delle citate leggi n 35 del 1960 e n 1493 del 1962, si prescrive con decorso non dalla data di registrazione dell'atto agevolato (nella specie, acquisto di terreni per la edificazione di alloggi non di lusso), bensi da quella dell'atto comportante decadenza dalle agevolazioni gia concesse (nella specie, rivendita dei medesimi terreni prima dell'edificazione); in tale ipotesi, peraltro, puo operare, ricorrendone i presupposti, la disposizione di cui all'art 2941 n 8 cod civ (sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito), ove l'atto comportante decadenza dalle agevolazioni gia concesse non fornisca all'amministrazione indicazioni idonee a rilevare la decadenza medesima. (V 725/71, mass n 350526; 2271/70, mass n 348450).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., Legge 02/02/1960 num. 35, Legge 06/10/1962 num. 1493 CORTE COST., Decreto Legge 11/12/1967 num. 1150 art. 6, Legge 07/02/1968 num. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)