Sez. L, Sentenza n. 17073 del 03/08/2007 (Rv. 599626 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ordinanza ingiunzione - Eccezione di incompetenza del soggetto emittente - Onere di tempestiva deduzione nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, l'eccezione relativa all'incompetenza dell'organo che ha emesso l'ordinanza ingiunzione che intima il pagamento della sanzione va proposta a pena di inammissibilità con il ricorso introduttivo della lite in opposizione. (Nella specie, in controversia avente ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa irrogata dal Direttore dell'Ispettorato provinciale del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano, ove si discuteva della competenza dell'Ispettorato provinciale o del Commissario del Governo all'emissione di ordinanza ingiunzione relativa alle violazioni in materia di apparecchi di controllo per il trasporto su strada, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto intempestiva l'eccezione d'incompetenza avanzata solo all'udienza).
Riferimenti normativi: Legge Prov. Bolzano 09/01/1977 num. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)