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Sez. 1, Sentenza n. 10608 del 26/10/1998 (Rv. 520085 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Nullità del procedimento per mancata convocazione dell'opponente - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Denunzia tardiva del vizio e mancata accettazione del contraddittorio da parte dell'Amministrazione opposta - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520085-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa configura l'atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria secondo le regole proprie del procedimento innanzi al Pretore, con la conseguenza che l'eccezione di mancata convocazione dell'opponente, pur rappresentando motivo di nullità della procedura, va sollevata con il ricorso introduttivo del giudizio, risultando, per converso, intempestiva se avanzata, per la prima volta, all'udienza dinanzi al Pretore in mancanza di accettazione del contraddittorio da parte della P.A., così che il giudicante, trattandosi di violazione comportante la semplice nullità dell'ordinanza, e non anche la sua giuridica inesistenza, non può tenere in conto alcuno la detta eccezione, attesane la tardività della proposizione e la immediata denunzia di novità della stessa da parte dell'opposto.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)