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Sez. U, Ordinanza n. 6016 del 15/03/2011 (Rv. 616809 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Contratto (nella specie appalto di servizi) ad esecuzione periodica o continuativa - Controversia in materia di revisione prezzi - Giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 6 della legge n. 537 del 1993, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 724 del 1994 - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616809-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Nelle controversie relative ad un contratto ad esecuzione periodica o continuativa (nella specie, contratto di appalto del servizio regionale di soccorso di emergenza con ambulanza), è obbligatoria la clausola di revisione del prezzo, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, applicabile "ratione temporis" (norma poi riprodotta dall'art.115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163); pertanto, il relativo giudizio è devolto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo a situazioni soggettive che si collocano in un'area in cui la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 6, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 44, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 115, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 133, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)