Sez. U, Sentenza n. 24785 del 08/10/2008 (Rv. 604879 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Contratto di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani - Controversia in materia di revisione prezzi - Giurisdizione amministrativa esclusiva "ex" art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa a lodo arbitrale.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
L'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel dettare una serie di disposizioni relative ai contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi, prevede, al comma 4, che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo" ed, al comma 19, che "le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo"; pertanto, stante l'ampia formulazione della norma, il suo campo di applicazione non è limitato ai contratti di appalto di opere pubbliche, ma si estende anche al contratto di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo, per difetto di giurisdizione, il capo del lodo arbitrale relativo alla domanda del corrispettivo per revisione prezzi).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 6, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)