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Sez. U, Ordinanza n. 19567 del 26/09/2011 (Rv. 619021 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversie in tema di modifiche al prezzo chiuso nei contratti di appalti pubblici - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619021-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Le controversie in tema di modifiche o deroghe al prezzo chiuso nei contratti di appalti pubblici - analogamente a quelle, contigue, sulla revisione del prezzo, dalle quali si distinguono solo per la mancanza di una clausola contrattuale - sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche nel regime (applicabile nella specie "ratione temporis") antecedente a quello di cui all'art. 133, lettera e), n. 2), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; indicativo in tal senso è l'art. 244, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel testo all'epoca vigente), il quale, facendo propria la previsione generale già contenuta nell'art. 6, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ricomprende in tale giurisdizione le controversie relative "ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi" ai sensi dell'art. 133, commi 3 e 4, del medesimo d.lgs. n. 163 del 2006.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 115, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 133 com. 3, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 133 com. 4, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)