Sez. 2, Sentenza n. 5225 del 12/04/2002 (Rv. 553671 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE | Improcedibilità per mancato deposito della sentenza impugnata - Relativa pronuncia resa anteriormente al 30/4/95 - Legittimità - Limiti - Motivato accertamento dell'indispensabilità del documento - Necessità - Art. 54 della legge n. 353/1990 - Applicabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE
Il ricorso per cassazione avverso la pronunzia di secondo grado dichiarativa della improcedibilità del gravame per mancato deposito di copia della sentenza impugnata, resa anteriormente alla data del 30 aprile 1995, deve essere valutato in base all'art. 348 cod. proc. civ. nella formulazione antecedente alle modifiche apportatevi dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990 n. 353, che ha eliminato la sanzione di improcedibilità dell'appello per mancato deposito del fascicolo di parte. Tuttavia, anche nel vigore dell'art. 348 cod. proc. civ. nella precedente formulazione, il giudice di secondo grado non può dichiarare la improcedibilità dell'appello per il mancato deposito della sentenza impugnata senza fornire la minima motivazione in ordine alla indispensabilità del documento ai fini della decisione della controversia, atteso che il secondo comma dell'art. 348 anzi citato stabilisce la improcedibilità dell'appello per il mancato deposito della sentenza impugnata, solo ove la sentenza stessa sia - secondo il motivato accertamento del giudice del merito - indispensabile ai fini della decisione del gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)