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Sez. 1, Sentenza n. 6936 del 07/05/2003 (Rv. 562720 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE | Fascicolo ritualmente depositato all'atto della costituzione del'appellante - Omessa restituzione dopo il ritiro - Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Dovere del giudice di decidere nel merito - Sussistenza - Condizioni - Non rinvenibilità della sentenza impugnata negli atti del processo o nel fascicolo della controparte - Conseguenza - Rigetto nel merito.
Stato
decisa il 2003-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562720-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE

L'art. 348 cod. proc. civ. (sia nell'attuale formulazione, introdotta dall'art. 54 della legge n. 353/1990, sia nella formulazione originaria) non prevede la sanzione dell'improcedibilità dell'appello per il caso in cui il fascicolo di parte dell'appellante, ritualmente depositato all'atto della costituzione, non sia stato restituito, dopo il suo ritiro, allo scadere del termine per lo scambio delle comparse conclusionali, nonostante uno dei documenti che indefettibilmente il fascicolo di parte deve contenere sia la sentenza impugnata: invero, se nulla impedisce al giudice del gravame di disporre di elementi di giudizio sufficienti ad esprimere la propria decisione (ad esempio perché copia della sentenza è rinvenibile nel fascicolo della parte appellata o in altri atti del processo), egli è tenuto a pronunciare nel merito del gravame, indipendentemente dalla mancanza del formale adempimento richiesto in proposito alla parte appellante, e, di riflesso, se di quegli elementi di giudizio in concreto il giudice d'appello sia privo, non una pronuncia di improcedibilità dovrà emettere, bensì di rigetto del gravame nel merito per non avere l'appellante assolto l'onere della prova in ordine ad un indispensabile presupposto della decisione da lui richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 77, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)