Sez. 2, Sentenza n. 11289 del 16/05/2007 (Rv. 597650 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Mancata restituzione del fascicolo - Omesso deposito della sentenza impugnata e mancanza della stessa tra gli atti di causa - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Condizioni - Ricerche in cancelleria - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE
La sanzione della improcedibilità dell'appello, testualmente prevista dall'art. 348 secondo comma cod. proc. civ., nella formulazione precedente a quella introdotta dall'art. 54 della legge n 353 del 1990, per la mancata presentazione "ab origine" del fascicolo dell'appellante, è applicabile nella ipotesi in cui, a causa della mancata restituzione del fascicolo medesimo, regolarmente presentato e poi ritirato in corso di causa, in atti non si rinvenga copia della sentenza di primo grado con esso prodotta, ove il giudice ritenga la sentenza indispensabile ai fini dell'esame del merito dell'impugnazione. In tal caso il giudice non deve disporre ricerche da parte del cancelliere, poiché tale adempimento presuppone che, dopo la produzione della copia della sentenza, in seguito non rinvenuta, manchi la prova di un successivo ritiro della stessa. (Nella specie la ricorrente aveva ritirato il proprio fascicolo di parte, contenente la copia della sentenza di primo grado, senza poi procedere ad un nuovo deposito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)