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Sez. 2, Sentenza n. 3050 del 13/03/1992 (Rv. 476231 - 01)

Appalto - Responsabilità - Dell'appaltatore | Osservanza di una modalità esecutiva imposta dal committente - Conseguenti eventi dannosi - Responsabilità dell'appaltatore verso il committente - Configurabilità - Esclusione - Specifico patto con il committente - Conclusione - Necessità.
Stato
decisa il 1992-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476231-01

Appalto - Responsabilità - Dell'appaltatore

Il contratto d'appalto è caratterizzato dall'autonomia dell'appaltatore il quale è "dominus" nell'organizzare e regolare lo svolgimento del lavoro nell'ambito delle finalità previste dal contratto ed al fine di conseguirle, sicché egli risponde verso il committente degli eventi dannosi verificatisi nello svolgimento del rapporto anche quando il committente pretenda di imporgli una modalità esecutiva, atteso che l'appaltatore se la modalità propostagli non è conforme alle regole dell'arte (nella specie: effettuazione di uno scavo in eccessiva prossimità di un edificio) non deve osservarla, salvo specifico patto con il committente, il quale da lato degrada l'appaltatore in ordine a quelle modalità esecutive a "nudus minister" e dall'altro, conseguentemente, lo libera dalla responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)