Sez. 2, Sentenza n. 1154 del 29/01/2002 (Rv. 551945 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Modalità esecutive disposte dal committente - Conseguenti eventi dannosi - Responsabilità dell'appaltatore - Sussistenza - Condizioni e limiti.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE
La responsabilità propria dell'appaltatore, in relazione allo speciale contenuto delle obbligazioni nascenti a suo carico dal contratto di appalto, sussiste anche nell'ipotesi in cui la sua sfera di autonomia e discrezionalità venga limitata dal controllo e dall'ingerenza del committente e dalle istruzioni dal medesimo impartite, direttamente o tramite il direttore dei lavori, tale sfera di autonomia dovendosi ritenere esclusa nel solo caso in cui ingerenza ed istruzioni abbiano una continuità ed una analiticità tali da elidere, nell'esecutore, ogni facoltà di vaglio, di guisa che il rapporto di appalto si trasforma, "ipso facto", in un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, l'autonomia e la responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera non vengono meno per il solo fatto che egli abbia ottemperato a specifiche richieste o a direttive del committente, sia perché tale circostanza non è idonea a trasformarlo in "nudus minister" di quest'ultimo, sia perché egli, comunque, non è tenuto a seguire supinamente direttive che importino lesioni di diritti assoluti dei terzi, ai quali non può opporre di aver cagionato il danno nella esecuzione degli obblighi contrattuali assunti verso il committente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)