Sez. 2, Sentenza n. 9562 del 14/11/1994 (Rv. 488581 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Inesistenza del vincolo di osservanza delle direttive del committente - Esecuzione dell'opera secondo tali direttive - Obbligo dell'appaltatore di segnalarne gli errori - Sussistenza.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE
Nel contratto di appalto, l'appaltatore, quando non sia espressamente vincolato alla rigida osservanza delle direttive del committente, dispone di ampia discrezionalità tecnica ed organizzativa e, perciò, risponde del risultato anche quando abbia eseguito l'opera secondo le direttive del committente, essendo egli comunque obbligato ad osservare le regole dell'arte ed a segnalare al committente gli errori delle prescrizioni da questo impartite che non si uniformino alle predette regole.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)