Sez. 2, Sentenza n. 944 del 30/01/1998 (Rv. 512076 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Morte nel corso del giudizio della parte costituita - Ricorso per cassazione - Onere del ricorrente - Prova della legittimazione processuale passiva delle persone cui l'impugnazione è stata notificata - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Qualora la parte costituita sia morta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata, a meno che tale legittimazione non sia riconosciuta dagli interessati, perché la successione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. di altri soggetti alla parte originaria, è un fatto costitutivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei loro confronti, che deve essere provato ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. dalla parte che lo esercita. (Nella specie il ricorso per cassazione era stato notificato al Ministero delle Finanze sul presupposto che la controparte deceduta nel corso del giudizio non avesse lasciato eredi per cui le sarebbe subentrato lo Stato ai sensi dell'art. 586 cod. civ.. La S. C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto non era stata fornita la prova della inesistenza di altri successibili entro il sesto grado).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)