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Sez. 3, Sentenza n. 5219 del 12/05/1995 (Rv. 492236 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Morte della parte non dichiarata dal procuratore - Ricorso per cassazione - Notificazione - Agli eredi della parte deceduta - Onere del ricorrente - Prova della legittimazione processuale passiva delle persone cui l'impugnazione è stata notificata.
Stato
decisa il 1995-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492236-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI

Qualora la parte costituita sia morta nel corso del giudizio, ma l'evento non sia stato dichiarato dal procuratore, e la notificazione del ricorso per cassazione non sia effettuata a quest'ultimo, abilitato a riceverla in forza dell'ultrattività del mandato, ma personalmente agli eredi della parte deceduta, il ricorrente ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata, a meno che tale legittimazione non sia riconosciuta dagli interessati, perché la successione nel processo, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., di altri soggetti alla parte originaria è un fatto costitutivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei loro confronti che deve essere provato, ai sensi dell'art. 1697 cod. civ., dalla parte che lo esercita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)