Sez. 2, Sentenza n. 17983 del 11/04/2006 Cc. (dep. 23/05/2006) Rv. 234757 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | "Riserva" della decisione ad altra udienza successiva - Operatività della sospensione dei termini - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Qualora il giudice, in procedimento condotto con rito abbreviato, si sia, all'esito della trattazione, riservato la decisione, è esclusa l'operatività della sospensione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., con riguardo al tempo trascorso dalla formulazione della riserva allo scioglimento della medesima; evento, quest'ultimo, da ritenersi realizzato all'atto in cui la sentenza, se non letta in udienza, viene pubblicata mediante deposito in cancelleria, nulla rilevando la data eventualmente anteriore che sulla sentenza medesima sia stata apposta dal giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)