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Sez. 1, Sentenza n. 5659 del 09/11/1995 Cc. (dep. 11/12/1995) Rv. 203058 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Durata - Comprende i cosiddetti "tempi morti".
Stato
decisa il 1995-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203058-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione

La sospensione prevista dall'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. comprende non solo i giorni in cui si sono tenute le udienze e quelli impiegati per la deliberazione della sentenza (come nel caso del congelamento dei termini previsto dall'art. 297, comma quarto, stesso codice), ma anche gli intervalli tra i giorni di udienza e tra questi quelli impiegati per la deliberazione della sentenza (cosiddetti tempi morti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)