Sez. 1, Sentenza n. 44943 del 15/11/2007 Cc. (dep. 03/12/2007) Rv. 238483 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Giudizio abbreviato - Sospensione dei termini - Modificazione dell'imputazione - Legittimità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
È legittimo il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare adottato dal giudice nel corso del giudizio abbreviato in relazione al rinvio disposto su richiesta del difensore per apprestare la difesa a seguito di modificazione dell'imputazione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il termine di cui all'art. 441 bis, comma terzo, cod. proc. pen. non è equiparabile al termine a difesa previsto dall'art. 519 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)