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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2777 del 23/02/2012 (Rv. 621574 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Norme a tutela della libertà di concorrenza ai sensi della legge n. 287 del 1990 - Competenza esclusiva della corte d'appello ai sensi dell'art. 33 della legge citata - Proposizione di un'azione di nullità o risarcitoria - Necessità - Azione di ripetizione dell'indebito - Estensione della competenza della corte d'appello - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621574-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE

La competenza funzionale della corte d'appello, prevista dall'art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, riguarda le sole ipotesi in cui, in presenza di un abuso di posizione dominante, si agisca per ottenere la dichiarazione di nullità o il risarcimento del danno, e non ricomprende, pertanto, la domanda di ripetizione dell'indebito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)