Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25880 del 21/12/2010 (Rv. 615710 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Norme a tutela della libertà di concorrenza ai sensi della legge n. 287 del 1990 - Competenza esclusiva della corte d'appello ai sensi dell'art. 33 della legge citata - Sussistenza - Natura eccezionale - Conseguenze - Azioni di determinazione del corrispettivo dell'appalto e di arricchimento senza causa aventi nella declaratoria di nullità di un precedente contratto di appalto per violazione della legge n. 287 del 1990 un mero antecedente storico e logico - Estensione della competenza della corte d'appello - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
La competenza funzionale della corte d'appello, prevista dall'art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 per le azioni di nullità e di risarcimento del danno in relazione all'abuso di posizione dominante, ha natura eccezionale e non si estende alle domande di determinazione del corrispettivo dell'appalto ai sensi dell'art. 1657 cod. civ. o di arricchimento senza causa, le quali trovino un mero antecedente storico e logico nella declaratoria di nullità, totale o parziale, di un precedente contratto di appalto per violazione delle disposizioni della normativa citata; ne consegue che tali domande non possono essere sottratte al loro giudice naturale, né le parti possono essere private di un grado di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1657, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)