Sez. 1, Sentenza n. 11904 del 28/05/2014 (Rv. 631485 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Azioni derivanti da condotta anticoncorrenziale - Competenza in unico grado della corte d'appello - Fondamento - Principio di osservanza delle forme proprie del procedimento innanzi al giudice adito - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE
Per le azioni dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità o il risarcimento del danno da condotta anticoncorrenziale, l'art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, stabilisce la competenza funzionale della corte d'appello, che si giustifica sia per la presenza di un precedente provvedimento dell'Autorità Garante per la concorrenza, con conseguente circoscrizione del "thema decidendum", sia al fine di favorire la sollecita definizione delle controversie. Ne consegue che devono osservarsi le forme processuali proprie dei procedimenti innanzi giudice adito se non è diversamente stabilito e, quindi, le norme dettate per il giudizio di primo grado si applicano solo se non incompatibili. (Nella specie, la S.C. ha disatteso le censure del ricorrente che lamentava l'assenza di una scansione del procedimento davanti alla corte d'appello in udienza di prima comparizione e udienza di trattazione, propria del giudizio di primo grado).
Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)