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Sez. 3, Sentenza n. 47342 del 15/11/2007 Ud. (dep. 20/12/2007) Rv. 238619 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Sospensione del processo prevista dall'art. 44 della L. n. 47 del 1985 - Preventiva presentazione della domanda di condono edilizio - Necessità - Esclusione - Automatica applicazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238619-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di condono edilizio, anche in difetto della presentazione dell'istanza di condono (art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modd. in L. 24 novembre 2003, n. 326) trova applicazione la sospensione necessaria del procedimento per i reati edilizi (art. 44 della L. 28 febbraio 1985, n. 47), la cui operatività non è però automatica, in quanto non può essere disposta in relazione ad opere non condonabili.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)